Art. 10 · Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone

Art. 10

Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone

In vigore dal 7 dic 2021
Obblighi per gli agricoltori produttori di cotone 1.   Uno stesso agricoltore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   L’agricoltore membro di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l’obbligo di consegnare il cotone esclusivamente a un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione. 3.   L’adesione degli agricoltori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:126:oj#art-10