Art. 6.tit_1 · Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti

Art. 6.tit_1

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti

In vigore dal 3 dic 2021
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:676:oj#art-6.tit_1