Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 dic 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«attività rilevanti»: le attività rilevanti come definite nell'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1254/2012 della Commissione (8) (allegato relativo all'IFRS 10);
2)
«strumenti di attenuazione del rischio»: le leggi, i regolamenti, le norme o gli accordi contrattuali applicabili che limitano la capacità dell'ente di fornire sostegno finanziario all'impresa in condizioni di stress;
3)
«imprese partecipanti»: le imprese che controllano congiuntamente:
a)
un ente o ente finanziario di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, oppure
b)
un'impresa che non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale di cui all', paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;
4)
«legami di capitale»: il fatto di possedere direttamente o indirettamente capitale di un'impresa, compresa una partecipazione come definita all', paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5)
«influenza notevole»: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'impresa, laddove quest'ultima non risponda alla definizione di filiazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sia un'impresa controllata congiuntamente di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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