Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012
In vigore dal 2 dic 2021
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, o del loro contribuito allo sviluppo sostenibile.»;
2)
all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.
3. Le registrazioni effettuate a norma dell'articolo 52 non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione in particolare quelle relative all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.»;
3)
all', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini del presente regolamento, una “denominazione di origine” è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
a)
originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b)
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
c)
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
2. Ai fini del presente regolamento, un'“indicazione geografica” è un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
a)
originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b)
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
c)
la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.»;
4)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto o creare confusione tra prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione.
Le condizioni di cui al primo comma sono valutate in relazione all'uso effettivo delle denominazioni in conflitto, compreso l'uso del nome della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l'uso del nome della varietà vegetale protetta da un altro diritto di proprietà intellettuale.»;
5)
all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
gli elementi che stabiliscono:
i)
per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all', paragrafo 1; dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo;
ii)
per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all', paragrafo 2;»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.»;
6)
all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:»;
7)
all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. I requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Le indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” o le corrispondenti abbreviazioni “DOP” o “IGP” possono figurare nell'etichettatura.»;
8)
l'articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:
a)
ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e
b)
ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.»;
9)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;
b)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:»;
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati
I nomi figuranti nel registro istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento come indicazioni geografiche protette. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(*7) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).»;"
11)
all'articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:»;
12)
all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. I requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Può figurare nell'etichettatura l'indicazione di “specialità tradizionale garantita” o la corrispondente sigla “STG”.
Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.»;
13)
l'articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.»;
14)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite
La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 24, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, o dell'articolo 51 dimostri che la denominazione è utilizzata legalmente sul mercato dell'Unione da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;
15)
all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.»;
16)
l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Articolo 50
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.
L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.
La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione presentata e la data di presentazione.
2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a)
per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;
b)
per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.
3. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale l'esame di cui al comma 1 e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, che:
a)
informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o
b)
chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi,
L’esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.»;
17)
l'articolo 51 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.
Ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda e avente un interesse legittimo può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.
2. La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite.
3. Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.
L'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione.
In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.»;
18)
all'articolo 52, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli per quanto riguarda i regimi di qualità di cui al titolo II, o dall'articolo 18 per quanto concerne i sistemi di qualità di cui al titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.
2. Se non le pervengono dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.»;
19)
l'articolo 53 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 53
Modifiche di disciplinare»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, per “modifica dell'Unione” si intende una modifica di disciplinare che:
a)
include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, o dell'uso di tale denominazione;
b)
rischia di alterare il legame di cui all', paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni d'origine protette o il collegamento di cui all', paragrafo 2, lettera b), per le indicazioni geografiche protette;
c)
riguarda una specialità tradizionale garantita; o
d)
comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.
Per “modifica ordinaria” si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell'Unione.
Per “modifica ordinaria” si intende una modifica che riguarda una modifica temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.
Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52, mutatis mutandis.
L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.
Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e comunicate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le comunicano alla Commissione.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per agevolare l'iter amministrativo in relazione a una domanda di modifica dell'Unione o ordinaria al disciplinare, anche quando una modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica relativamente alle modifiche dell’Unione, e alle modalità e alla forma delle modifiche ordinarie e alla loro comunicazione alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.»;
20)
all'allegato I, punto I, sono aggiunti i trattini seguenti:
«-
vini aromatizzati, quali definiti all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014,
-
altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013,
-
cera d'api.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2117:oj#art-2