Art. 95
Misure di salvaguardia e deroghe
In vigore dal 2 dic 2021
Misure di salvaguardia e deroghe
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
2. Qualora pratiche monetarie eccezionali relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui uno Stato membro:
a)
ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
b)
abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.
Storico versioni
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