Art. 92 · Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni

Art. 92

Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: a) la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica; ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori; iii) le relazioni di certificazione dei conti; iv) i nomi e i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento designati e riconosciuti e degli organismi di certificazione designati; v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR; vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale; vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'; b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione; c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-92