Art. 9
Organismi pagatori
In vigore dal 2 dic 2021
Organismi pagatori
1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all', paragrafo 2, e all'.
Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell', paragrafo 1, lettera a).
Ogni Stato membro, tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:
a)
a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e
b)
a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale.
Se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente, mediante la decisione di cui all', paragrafo 2, confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.
Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.
Gli Stati membri non riconoscono nuovi organismi pagatori supplementari dopo il 7 dicembre 2021, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora, tenendo conto delle disposizioni costituzionali, possono essere necessari ulteriori organismi pagatori regionali.
3. Ai fini dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:
a)
i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati a tale organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all', paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell' del presente regolamento;
b)
la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all', paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all' del presente regolamento;
c)
un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall', paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;
d)
una dichiarazione di gestione, come stabilito all', paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:
i)
il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all', paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;
ii)
il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all', dell'organismo di coordinamento di cui all' e dell'organismo di certificazione di cui all' del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all' del presente regolamento, come previsto all', paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario.
Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma del presente paragrafo può essere prorogato in via eccezionale dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato, come stabilito all', paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario.
4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più delle condizioni minime per il riconoscimento di cui al paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento dell'organismo pagatore a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente di tale Stato membro in funzione della gravità del problema.
5. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa su una relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentate. Tali istituzioni forniscono allo Stato membro la relazione di controllo.
6. Ai fini dell', per le spese del FEASR è trasmessa, entro il 30 giugno 2030, una relazione aggiuntiva sull'efficacia dell'attuazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all', paragrafo 3, che contempla il periodo fino al 31 dicembre 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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