Art. 84 · Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità

Art. 84

Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all', punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   Nei sistemi di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, di azienda agricola, o di parti di esse durante l'anno civile o gli anni in questione; tali norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari; b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa a un beneficiario per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza accertata e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro; c) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se: i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'; ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica. Ai fini del primo comma, lettera a), per «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente. 3.   L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.
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