Art. 82 · Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni

Art. 82

Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue: a) l'esecuzione del controllo di cui all' per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli; b) l'esecuzione dell'assistenza reciproca di cui all'; c) il contenuto delle relazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), e di ogni altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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