Art. 8
Autorità competente
In vigore dal 2 dic 2021
Autorità competente
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per:
a)
il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all', paragrafo 2;
b)
la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all';
c)
la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all', garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;
d)
l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.
2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.
3. L'autorità competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato.
4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonché in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.
Storico versioni
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