Art. 78 · Controlli incrociati

Art. 78

Controlli incrociati

In vigore dal 2 dic 2021
Controlli incrociati 1.   L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi: a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi; b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte; c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA; d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti. 2.   Se le imprese hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità della normativa unionale o nazionale, il controllo di tale contabilità comprende, laddove opportuno, il raffronto con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino. 3.   Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio. 4.   I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto. 5.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
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