Art. 77 · Controlli ad opera degli Stati membri

Art. 77

Controlli ad opera degli Stati membri

In vigore dal 2 dic 2021
Controlli ad opera degli Stati membri 1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio. 2.   Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'. 3.   L'organismo o gli organismi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono. 4.   Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controlli in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro piano di controllo annuale previsto all', paragrafo 1. 5.   I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli .
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