Art. 76 · Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo

Art. 76

Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo

In vigore dal 2 dic 2021
Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo 1.   Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali delle entità, o dei loro rappresentanti («imprese»), che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del FEAGA, al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente. 2.   Il presente capo non si applica agli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo e nel titolo III, capo III, del regolamento (UE)2021/2115. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo. 3.   Ai fini del presente capo si intende per: a) «documento commerciale», l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché tali documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1; b) «terzi», ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.
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