Art. 75 · Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70

Art. 75

Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70

In vigore dal 2 dic 2021
Competenze di esecuzione relative agli La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; ii) le misure correttive di cui agli ; b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell' e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all', compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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