Art. 7
Altre spese compresa l'assistenza tecnica
In vigore dal 2 dic 2021
Altre spese compresa l'assistenza tecnica
Su iniziativa o per conto della Commissione, il FEAGA e il FEASR possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. Ciò comprende in particolare:
a)
le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, compresi la valutazione del suo impatto, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
b)
l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all';
c)
le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell';
d)
le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
e)
la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell';
f)
gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito della PAC e le consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
g)
ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 (27) del Consiglio, e operanti nell'ambito della PAC;
h)
il contributo alle misure che riguardano la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, e che sono adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
i)
le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali, necessari nel quadro della gestione della PAC;
j)
le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito dei regimi di qualità unionali conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
Storico versioni
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