Art. 69 · Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali

Art. 69

Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali 1.   Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all', paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente. 2.   Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all', paragrafo 2, e attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione di una domanda. 3.   Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo con informazioni ottenute dai sistemi di cui all', paragrafo 1, lettera g), e agli o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente. 4.   Gli Stati membri possono istituire un sistema di domanda automatica e decidere a quali delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 esso si applica. 5.   Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema di domanda automatica, istituisce un sistema che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base delle informazioni esistenti contenute nelle banche dati informatiche ufficiali. Se è intervenuta una modifica, tale informazioni esistenti devono essere integrate, se necessario, a riflettere tale cambiamento. Tali informazioni esistenti e le informazioni supplementari disponibili tramite il sistema di domanda automatica sono confermate dal beneficiario. 6.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di domanda geospaziale secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-69