Art. 67
Conservazione e condivisione dei dati
In vigore dal 2 dic 2021
Conservazione e condivisione dei dati
1. Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all', e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.
I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.
I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Tali dati sono conservati su un server per almeno tre anni.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nell'anno 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all', paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.
2. Gli Stati membri possono applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 a livello regionale a condizione che i suddetti requisiti e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano uniformi nell'insieme del territorio dello Stato membro e consentano l'aggregazione dei dati a livello nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini della direttiva n. 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) o per il monitoraggio delle politiche dell'Unione, siano condivisi gratuitamente tra le autorità pubbliche e messi a disposizione del pubblico a livello nazionale. Gli Stati membri forniscono altresì alle istituzioni e agli organismi dell'Unione l'accesso a tali serie di dati.
4. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), siano condivisi gratuitamente tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e, se necessario, altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee.
5. Gli Stati membri limitano, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.
6. Gli Stati membri dispongono i loro sistemi in maniera da garantire ai beneficiari accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano, per quanto concerne i terreni che utilizzano o intendono utilizzare, al fine di consentire loro di presentare domande accurate.
Storico versioni
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