Art. 66 · Elementi del sistema integrato

Art. 66

Elementi del sistema integrato

In vigore dal 2 dic 2021
Elementi del sistema integrato 1.   Il sistema integrato comprende i seguenti elementi: a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali; c) un sistema di monitoraggio delle superfici; d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all', paragrafo 2; e) un sistema di controllo e di sanzioni; f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto; g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali. 2.   Il sistema integrato fornisce le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115. 3.   Il sistema integrato funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica. Se del caso, i sistemi d'informazione geografica consentono tale scambio e integrazione di dati su parcelle agricole in zone protette e designate delimitate che siano state stabilite in conformità della legislazione dell'Unione di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115, quali le zone Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell', lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32), nonché sugli elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all' del regolamento (UE) 2021/2115.o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento. 4.   Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all’attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove richiesto da un altro Stato membro, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.
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