Art. 57 · Disposizioni specifiche per il FEASR

Art. 57

Disposizioni specifiche per il FEASR

In vigore dal 2 dic 2021
Disposizioni specifiche per il FEASR 1.   Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR. Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria. Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato in seguito a un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, conformemente al presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, il contributo soppresso in seguito a un'inosservanza isolata può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario alle condizioni seguenti: a) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale quale definito all', punto 18), del regolamento (UE) 2021/1060, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario; b) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del fondo specifico come definito all', punto 21), del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito di un fondo di partecipazione quale definito all', punto 20), del medesimo regolamento, unicamente a favore di altri fondi specifici.
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