Art. 54
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione
In vigore dal 2 dic 2021
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione
1. Se alle spese di cui all', paragrafo 2, e all' del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafo 3, e all' del presente regolamento nonché all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio pertinente, che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell' del presente regolamento.
2. La Commissione valuta gli importi che devono essere dedotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 134, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà modo allo Stato membro interessato di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze entro un termine che, se i documenti di cui all', paragrafo 3, dell', e dell', paragrafo 2, sono stati presentati entro il termine stabilito, non è inferiore a 30 giorni.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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