Art. 53 · Relazione finanziaria annuale

Art. 53

Relazione finanziaria annuale

In vigore dal 2 dic 2021
Relazione finanziaria annuale 1.   Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio pertinente e in base alle informazioni di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all', paragrafo 2, e all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli . 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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