Art. 50 · Accesso alle informazioni

Art. 50

Accesso alle informazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, e che hanno un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, sui sospetti casi di frode riscontrati nonché sulle azioni avviate ai sensi della sezione 3 del presente capo per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi. La Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni, le comunica al Parlamento europeo.
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