Art. 49
Controlli della Commissione
In vigore dal 2 dic 2021
Controlli della Commissione
1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 o all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare se:
a)
le prassi amministrative rispettano le norme dell'Unione;
b)
le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 2, e dell' del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
c)
le spese corrispondenti alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 sono state effettuate e verificate secondo le norme applicabili dell'Unione;
d)
i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all' e ai fini della sezione 2 del presente capo;
e)
l'organismo pagatore rispetta le condizioni minime per il riconoscimento di cui all', paragrafo 2, e se Stato membro applica correttamente le disposizioni dell', paragrafo 4;
f)
lo Stato membro interessato attua il piano strategico della PAC di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115;
g)
i piani d'azione di cui all' sono attuati correttamente.
Le persone autorizzate dalla Commissione ad effettuare controlli per suo conto o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.
Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
Storico versioni
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