Art. 48 · Approccio di audit unico

Art. 48

Approccio di audit unico

In vigore dal 2 dic 2021
Approccio di audit unico Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all' del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione in tale Stato membro. La Commissione informa tale Stato membro dei motivi per cui non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione in questione.
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