Art. 44 · Pagamento ai beneficiari

Art. 44

Pagamento ai beneficiari

In vigore dal 2 dic 2021
Pagamento ai beneficiari 1.   Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento siano versati integralmente ai beneficiari. 2.   Gli Stati membri provvedono a che i pagamenti nell'ambito degli interventi e delle misure di cui all', paragrafo 2, siano eseguiti al più presto il 1o dicembre e al più tardi il 30 giugno dell'anno civile successivo. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono: a) anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013; b) anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi di cui agli del regolamento (UE) 2021/2115. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che modificano il presente articolo mediante l'aggiunta di norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni specifiche per il versamento di anticipi, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio. 6.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza ed entro i limiti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione relativi all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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