Art. 43 · Contabilità separata

Art. 43

Contabilità separata

In vigore dal 2 dic 2021
Contabilità separata 1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e il FEASR. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme circa l'obbligo definito al presente articolo e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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