Art. 41
Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale
In vigore dal 2 dic 2021
Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale
1. Quando, conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione, lo Stato membro definisce tale piano d'azione, di concerto con la Commissione. Il piano d'azione comprende le misure correttive previste e chiari indicatori dei progressi unitamente ai termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Tali termini possono essere superiori a un esercizio finanziario.
Lo Stato membro interessato reagisce entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione di un piano d'azione.
Entro un termine di due mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione, come accettato dalla Commissione, e i termini previsti per la sua esecuzione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui a suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dà luogo a una sospensione dei pagamenti prima dell'esame dell'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2026, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
La sospensione dei pagamenti di cui al primo comma è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto.
La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) /2021/2115 o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio finanziario dallo Stato membro interessato in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi.
Se non si pone rimedio alla situazione entro la fine del dodicesimo mese successivo alla sospensione dei pagamenti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Prima di adottarli, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.
Storico versioni
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