Art. 38 · Rispetto delle scadenze di pagamento

Art. 38

Rispetto delle scadenze di pagamento

In vigore dal 2 dic 2021
Rispetto delle scadenze di pagamento 1.   Se il diritto dell'Unione prevede scadenze di pagamento, i pagamenti versati da un organismo pagatore a un beneficiario anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile di esecuzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.
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