Art. 32 · Pagamenti intermedi

Art. 32

Pagamenti intermedi

In vigore dal 2 dic 2021
Pagamenti intermedi 1.   Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Questi sono calcolati applicando il tasso di partecipazione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115 alle spese pubbliche effettuate per ciascun tipo di intervento, esclusi i pagamenti effettuati a partire dai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, di detto regolamento. I pagamenti intermedi comprendono anche gli importi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.. 2.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi degli articoli da 39 a 42, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nell'esecuzione dei piani strategici della PAC. 3.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie accantonate per i contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali, o a beneficio dei destinatari finali di cui all', paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115. 4.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di spesa che comprende spese per gli strumenti finanziari è presentata alle condizioni seguenti: a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al 30 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile impegnata negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento; b) l'importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115. comprende le spese ammissibili di cui all', paragrafo 5 di tale regolamento. 5.   Gli importi versati conformemente al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo sono considerati anticipi ai fini dell', paragrafo 2. L'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, è liquidato dai conti della Commissione al più tardi nei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del pertinente piano strategico della PAC. 6.   La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell', paragrafo 1, lettera c); b) sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione; c) le siano stati trasmessi i documenti da presentare conformemente all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2; 7.   Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 6, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa è considerata non ammissibile. 8.   Fatti salvi gli , la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 9.   Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali periodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Riguardano anche gli importi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, se le spese di cui all', paragrafo 3, di tale regolamento non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi. Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo. 10.   Se l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare, o di disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incongruenze in relazione a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e degli atti della Commissione adottati a norma di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella suddetta richiesta in funzione della gravità del problema. Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell'importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni fino al ricevimento delle informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un'estensione del periodo di interruzione per un ulteriore periodo di tre mesi. Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 39 a 42.
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