Art. 3
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali
In vigore dal 2 dic 2021
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali
1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
a)
una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
b)
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c)
un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
d)
l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
e)
il decesso del beneficiario;
f)
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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