Art. 3 · Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

Art. 3

Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

In vigore dal 2 dic 2021
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali 1.   Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi: a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda; b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda; e) il decesso del beneficiario; f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. 2.   Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
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