Art. 25 · Monitoraggio delle risorse agricole

Art. 25

Monitoraggio delle risorse agricole

In vigore dal 2 dic 2021
Monitoraggio delle risorse agricole 1.   Le azioni finanziate a norma dell', lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per: a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dei paesaggi agricoli e terreni agricoli in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; c) condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera b), in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali; d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione; e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico. 2.   A norma dell', lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano: a) la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici; b) la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet; c) la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche; d) il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo; e e) l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni sono effettuate in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.
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