Art. 19 · Sistema di allarme e di monitoraggio

Art. 19

Sistema di allarme e di monitoraggio

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di allarme e di monitoraggio Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all' non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA. A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
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