Art. 16 · Riserva agricola

Art. 16

Riserva agricola

In vigore dal 2 dic 2021
Riserva agricola 1.   All'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva agricola dell'Unione («la riserva») intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati e una risposta rapida in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola. Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione. I fondi della riserva sono messi a disposizione, nell'esercizio o negli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per le seguenti misure: a) misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 2.   L'importo della riserva è pari a 450 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2023-2027, a meno che non sia iscritto un importo più elevato nel bilancio dell'Unione. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA. Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all' del presente regolamento per integrare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma del presente paragrafo. In deroga all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati per finanziare la riserva negli esercizi successivi fino all'anno 2027. Inoltre, in deroga all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo, istituita con regolamento (UE) n. 1306/2013, disponibile alla fine dell'esercizio 2022 è riportato all'esercizio 2023 senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e messo a disposizione nella misura necessaria per finanziare la riserva istituita con il presente articolo tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA. Eventuali stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo che rimangano disponibili dopo il finanziamento della riserva istituita con il presente articolo sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.
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