Art. 11 · Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento

Art. 11

Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento

In vigore dal 2 dic 2021
Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento 1.   Per garantire il corretto funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento previsto dagli , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme riguardanti: a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all', paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'; b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; b) le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato; c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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