Art. 104 · Abrogazione

Art. 104

Abrogazione

In vigore dal 2 dic 2021
Abrogazione 1.   Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è abrogato. Tuttavia: a) l', paragrafo 1, lettera b), l', l', paragrafo 3, gli , l', paragrafo 4, gli , dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l', paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi: i) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2022 e anteriormente; ii) per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022; iii) per i regimi di aiuto di cui all', paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e iv) per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013; b) l' del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle altre misure della PAC di cui al titolo II, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 attuate prima del 1 gennaio 2023; c) l', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione (37); d) il regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese relative agli impegni giuridici di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115. L' del presente regolamento, tuttavia, si applica alle spese comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115 e a tal fine è considerato un tipo di intervento. 2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, al regolamento (UE) 2021/2115 e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.
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