Art. 103
Procedura di comitato
In vigore dal 2 dic 2021
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal «comitato dei Fondi agricoli». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Ai fini degli , dal 39 al 44, 47, dal 51 al 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115. e dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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