Art. 91
Tassi di partecipazione del FEASR
In vigore dal 2 dic 2021
Tassi di partecipazione del FEASR
1. I piani strategici della PAC fissano a livello regionale o nazionale un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutti gli interventi.
2. In deroga al paragrafo 1, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
a)
all’85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
b)
all’80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
c)
al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
d)
al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l’aliquota fissata nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 2 è inferiore, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
a)
al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’;
b)
all’80 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti di cui all’, i pagamenti a norma dell’, il sostegno agli investimenti non produttivi di cui all’, il sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 1, lettera a) e l’iniziativa LEADER di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli .
4. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
5. La spesa pubblica ammissibile di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 esclude i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5.
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