Art. 88
Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori
1. L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato VII.
2. L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore dell’apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato X.
3. L’aiuto finanziario agricolo dell’Unione per i tipi di intervento nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR per esercizio finanziario.
4. L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito per esercizio finanziario come segue:
a)
10 666 000 EUR per la Grecia;
b)
554 000 EUR per la Francia; e
c)
34 590 000 EUR per l’Italia.
5. Nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.
Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di intervento di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all’allegato V, se pertinente previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.
Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5 %. In tal caso l’importo corrispondente a tale incremento è dedotto dall’importo massimo fissato all’, paragrafo 1, 2 o 5, e non è più disponibile per le dotazioni destinate agli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, comma 1.
L’importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo e secondo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.
7. Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell’ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell’.
8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall’applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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