Art. 86 · Ammissibilità delle spese

Art. 86

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 2 dic 2021
Ammissibilità delle spese 1.   Le spese sono ammissibili: a) a un contributo del FEAGA a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione; b) a un contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio 2023. 2.   Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili a un contributo del FEAGA dopo l’approvazione di tale modifica da parte della Commissione e a decorrere dalla data di effetto della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell’, paragrafo 8. 3.   Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all’, paragrafo 9. In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della CAP possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento. 4.   Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l’aiuto in questione è effettivamente pagato dall’organismo pagatore entro il 31 dicembre 2029. Gli Stati membri stabiliscono la data d’inizio dell’ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario. La data di inizio non è fissata prima del 1o gennaio 2023. Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane secondo i principi della gestione sostenibile delle foreste e che affrontano uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), secondo quanto definito dallo Stato membro, possono essere ammissibili al sostegno anche se sono state materialmente completate prima della presentazione della domanda di sostegno all’autorità di gestione. 5.   I contributi in natura e i costi di ammortamento possono essere ammissibili al sostegno nell’ambito del FEASR, fatte salve le condizioni che saranno stabilite dagli Stati membri.
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