Art. 82
Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti
In vigore dal 2 dic 2021
Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti
Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli , gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l’attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l’adeguatezza e l’esattezza degli stessi.
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