Art. 79 · Selezione delle operazioni

Art. 79

Selezione delle operazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Selezione delle operazioni 1.   Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all’ («comitato di monitoraggio»), l’autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell’ambito di attività di ripristino. In deroga al primo comma, può essere stabilito un diverso metodo di selezione, in casi debitamente giustificati, dopo aver consultato il comitato di monitoraggio. 2.   La responsabilità dell’autorità di gestione, o degli organismi intermedi designati di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. 4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (47), nell’ambito di Orizzonte Europa o nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC. 5.   Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro interessato, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del piano strategico della PAC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-79