Art. 75 · Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Art. 75

Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

In vigore dal 2 dic 2021
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali 1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori e per l’avvio di nuove imprese rurali, compresa l’insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare: a) l’insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’, paragrafo 6; b) l’avvio di nuove imprese rurali connesse all’agricoltura o alla silvicoltura, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole; c) l’avvio nelle zone rurali di attività imprenditoriali extra-agricole connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo. 4.   Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi.
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