Art. 73 · Investimenti

Art. 73

Investimenti

In vigore dal 2 dic 2021
Investimenti 1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC. 2.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per quegli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993. 3.   Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi: a) acquisto di diritti di produzione agricola; b) acquisto di diritti all’aiuto; c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante; d) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; ii) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; iii) allevare razze a rischio di estinzione definite all’, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) nell’ambito degli impegni di cui all’; o iv) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’; e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; f) investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento. Il primo comma, lettere a), b), d) e f) non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. 4.   Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili. Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino: a) all’80% per i seguenti investimenti: i) investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1, lettera i); ii) investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’, paragrafo 6; iii) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo; b) all’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri, c) al 100% per i seguenti investimenti: i) imboschimento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, ricomposizione fondiaria in silvicoltura e investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame e dei raccolti dai danni causati da animali selvatici; ii) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale, secondo quanto stabilito dagli Stati membri; iii) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi, nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste; iv) investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 5.   Qualora il diritto dell’Unione conduca all’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
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