Art. 68 · Aiuto finanziario dell’Unione

Art. 68

Aiuto finanziario dell’Unione

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione 1.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di intervento di cui all’. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari. L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell’, paragrafo 7, del presente regolamento o da gruppi di produttori di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, l’ e l’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell’, paragrafo 7, del presente regolamento per i primi cinque anni dall’anno di riconoscimento. 3.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 6 % del valore della produzione commercializzata: a) di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori di cui all’, paragrafo 1, lettera a); oppure b) di ciascun gruppo di produttori di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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