Art. 58
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo
In vigore dal 2 dic 2021
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo
1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’, gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a)
azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:
i)
riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
ii)
riallocazione di vigneti;
iii)
reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;
iv)
miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell’uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
b)
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
c)
vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
d)
assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;
e)
investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l’altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici;
f)
servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;
g)
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h)
azioni di informazione relative ai vini dell’Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;
i)
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;
j)
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati;
k)
promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:
i)
azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
ii)
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
iii)
campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
iv)
studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
v)
studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;
vi)
preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l’importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l’accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;
l)
aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;
m)
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:
i)
migliorando l’uso e la gestione delle risorse idriche;
ii)
procedendo alla conversione alla produzione biologica;
iii)
introducendo tecniche di produzione integrata;
iv)
acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
v)
contribuendo alla conservazione del suolo e all’aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
vi)
creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o
vii)
riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.
2. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.
Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.
3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di intervento scelti, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di intervento scelti e tra i vari interventi in conformità con le dotazioni finanziarie di cui all’allegato VII.
Storico versioni
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