Art. 52 · Aiuto finanziario dell’Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli

Art. 52

Aiuto finanziario dell’Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli

In vigore dal 2 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli 1.   L’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta. 2.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato: a) al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori; b) al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori; c) al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori. Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall’associazione a nome dei suoi membri. 3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei casi seguenti: a) le organizzazioni transnazionali di produttori attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’, lettere b), e) e f); b) una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale; c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848; d) un programma operativo è attuato per la prima volta dall’organizzazione di produttori o dall’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro; f) l’organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche; g) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’, lettere d), e), f), i) e j); h) il programma operativo è attuato per la prima volta da un’organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute. 4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all’80 % per la spesa connessa all’obiettivo di cui all’, lettera d), se tale spesa copre almeno il 5 % della spesa nell’ambito del programma operativo. 5.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all’80 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all’, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il 20 % della spesa nell’ambito del programma operativo. 6.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi: a) ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi: i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza; ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività; b) azioni connesse all’orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, o all’orientamento di singoli produttori.
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