Art. 45 · Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi

Art. 45

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi

In vigore dal 2 dic 2021
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda: a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno; b) il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all’ del regolamento (UE) 2021/2116, l’ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l’attuazione di questi interventi; c) la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’; d) il livello massimo di aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita; e) le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all’, paragrafo 2, lettera d), e all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); f) le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori; g) le condizioni da applicare per l’utilizzo delle forme di sostegno elencate all’, paragrafo 1; h) le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo; i) le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera k).
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