Art. 39 · Organizzazioni interprofessionali riconosciute

Art. 39

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

In vigore dal 2 dic 2021
Organizzazioni interprofessionali riconosciute 1.   Ai fini della presente sottosezione, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali: a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione; c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare rispetto alla qualità e alla tutela dei consumatori; d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto; e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità. 2.   Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano gli eventuali criteri definiti a norma del paragrafo 3. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con norme concernenti: a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; b) gli obblighi dei produttori; c) le conseguenze nel caso in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).
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