Art. 37 · Norme generali

Art. 37

Norme generali

In vigore dal 2 dic 2021
Norme generali 1.   Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. 2.   Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. 3.   Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità di qualsiasi norma e condizione adottate a norma del paragrafo 5. 4.   Per gli interventi contemplati nella presente sottosezione: a) l’ammissibilità delle spese sostenute è determinata sulla base dell’, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116; b) ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il parere degli organismi di certificazione riguarda le lettere a), b) e d), del suddetto paragrafo, nonché la dichiarazione di gestione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all’autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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