Art. 27
Trasferimento di diritti all’aiuto
In vigore dal 2 dic 2021
Trasferimento di diritti all’aiuto
1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito nello stesso Stato membro.
2. Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell’, paragrafo 2, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo all’interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.
Storico versioni
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